(massima n. 1)
In tema di arbitrato, è valido il lodo in cui il dispositivo e la relativa motivazione siano redatti e depositati in tempi diversi, perché, da un lato, il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme e, dall'altro, tale lodo, ancorché non contenuto in unico documento (come, del resto, si verifica in alcuni procedimenti speciali previsti dal codice di procedura civile), consente il raggiungimento dello scopo a cui è destinato, ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., componendosi di una parte dispositiva e di una motivazione.