(massima n. 1)
In tema di lodo arbitrale, l'attestazione che la deliberazione č stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca - ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, commi primo, secondo, n. 6, e terzo, e 829, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nel testo vigente "ratione temporis" - requisito di validitā della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l'osservanza di dette modalitā di deliberazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la validitā di un lodo nel quale, pur in mancanza della espressa dichiarazione della volontā o possibilitā di sottoscriverlo, si dava atto dell'avvenuta deliberazione in conferenza personale e della mancata sottoscrizione da parte di uno degli arbitri in ragione del suo dissenso rispetto alla decisione assunta e non giā della sua assenza).