(massima n. 1)
In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), č rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimitā, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullitā del compromesso o della clausola compromissoria.