(massima n. 1)
La positiva verifica dei poteri degli arbitri postula l'identitā tra le parti del giudizio e quelle che hanno stipulato il contratto e la clausola compromissoria, sicché l'accertamento della "legitimatio ad causam" di queste ultime coinvolge la stessa "potestas iudicandi" dei primi, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), č rilevabile d'ufficio nel giudizio d'impugnazione, anche in sede di legittimitā, indipendentemente dalla sua deduzione nel procedimento arbitrale, quando derivi da nullitā del compromesso o della clausola compromissoria.