(massima n. 1)
In tema di arbitrato rituale, l'instaurazione del procedimento arbitrale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dalle parti integra un vizio di incompetenza degli arbitri, in quanto detta scadenza implica il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della competenza del giudice ordinario, al fine per assicurare il rispetto della volontą, manifestata dalle parti attraverso la fissazione di un termine, di circoscrivere temporalmente la facoltą di sollecitare l'intervento arbitrale; invece, la scadenza del termine per il deposito del lodo a causa della totale inerzia delle parti non determina automaticamente la competenza del giudice ordinario, poiché, diversamente opinando, alla parte intenzionata a sottrarsi all'operativitą della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere, poi, del tutto inerte, onde precludere al collegio arbitrale la possibilitą di decidere.