(massima n. 1)
L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ., acquista natura decisoria, divenendo pertanto, impugnabile a seguito della sopravvenuta estinzione del processo nel corso del quale è stata pronunciata, sicché, in tal caso, il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui si perfeziona la fattispecie estintiva e non dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'estinzione, in quanto la sua decorrenza non può essere rimessa alla mera volontà della parte, consentendo alla stessa la proposizione di una tardiva riassunzione, finalizzata a provocare la dichiarazione di estinzione, al solo scopo di prorogare, in questo modo, il termine di impugnazione.