(massima n. 1)
In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilitā del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullitā della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva accertato la diligenza del notificante autore di opportune ricerche, tradottesi in pių tentativi di notifiche eseguite in luoghi diversi, senza che, per contro, risultasse agli atti la conoscenza, o la facile conoscibilitā con la normale diligenza, del luogo di residenza o dimora del notificando, il quale, per parte propria, aveva abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica e del conseguente rischio di una declaratoria di irreperibilitā).