(massima n. 1)
In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, la sentenza di condanna del giornalista in sede penale per il reato di diffamazione è sempre passibile di pubblicazione, a prescindere dal maggiore o minore tasso di tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti, purché l'offesa alla persona, o, per essa, ai suoi più prossimi eredi, sia suscettibile di riparazione mercé la detta pubblicazione.