(massima n. 1)
In tema di brevetto per invenzioni industriali, la mera nullità del brevetto non giustifica l'ordine di pubblicazione della sentenza, ai sensi della regola generale dell'art. 120 c.p.c., come pure della normativa speciale di cui agli artt. 85 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e 126 del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30, allorché non sussista alcun accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale o del danno da risarcire, essendo sufficiente, al fine di ripristinare la legalità violata, la necessaria pubblicità della pronuncia, garantita dall'obbligatoria annotazione nel registro del brevetti tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.