(massima n. 2)
L'impugnazione di lodi arbitrali rituali pronunciati nell'ambito di controversie riconducibili alla sfera dell'art. 6, comma 2, L. 21 luglio 2000 n. 205, cosė come quella di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello nella cui circoscrizione č la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., costituente l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione, dovendo pertanto escludersi che la giurisdizione in tali ipotesi competa al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo. Quando accoglie l'impugnazione, il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontā di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.