(massima n. 1)
Con riguardo ad una comunione la resa dei conti, così come il pagamento delle migliorie, oltre che operazioni inserite nel relativo procedimento di divisione possono costituire anche obblighi a sé stanti, sicché l'azione di rendiconto e quella di pagamento delle migliorie sono autonome e distinte rispetto alla domanda di scioglimento della comunione. Ne consegue che la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto od il pagamento delle migliorie deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del giudizio, a meno che la controparte non abbia accettato il contraddittorio su di essa.