(massima n. 2)
Gli atti che vengono compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilitā belliche si sottraggono totalmente al sindacato sia della giurisdizione ordinaria che della giurisdizione amministrativa, in quanto costituiscono manifestazione di una funzione politica, attribuita dalla Costituzione al Governo della Repubblica, rispetto alla quale non č configurabile una situazione di interesse protetto a che gli atti, in cui detta funzione si manifesta, assumano o meno un determinato contenuto. (In applicazione del principi di cui in massima, le Sezioni unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa in relazione alla avvenuta distruzione, nel corso delle operazioni aeree della Nato contro la Repubblica federale di Jugoslavia, di un obiettivo non militare, e al conseguente decesso di alcuni civili).