(massima n. 2)
La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non č affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltā, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non č suscettibile di censure in sede di legittimitā. (Rigetta, App. Bari, 06/04/2011).