(massima n. 1)
Anche nei rapporti tra persone esercenti la medesima attività professionale, se è consentito manifestare giudizi negativi sull'operato del collega, nel legittimo esercizio del diritto di critica, questa ultima deve però rimanere nell'ambito di un dissenso motivato su basi tecnico-scientifiche ed espresso in termini corretti, misurati ed obiettivi e non assumere toni lesivi della dignità morale e professionale del collega.