(massima n. 1)
Nel caso di professionista al quale sia stata applicata dal consiglio dell'ordine una sanzione disciplinare, non costituisce lesione della sua reputazione, tale da dar luogo al delitto di diffamazione, la diffusione di un giudizio di adesione, formulato in termini di civile correttezza, alla decisione del detto consiglio, essendo questa gią per sua natura destinata ad essere potenzialmente conosciuta da chiunque, anche prima che abbia assunto carattere di definitivitą. (Fattispecie relativa a comunicazione inviata al Consiglio nazionale forense e al ministro di grazia e giustizia da un gruppo di professionisti in relazione all'intervenuta condanna disciplinare di un collega).