(massima n. 2)
Non costituisce reato di diffamazione la critica ad un magistrato per l'esternazione, in dibattiti, interviste giornalistiche e televisive, di opinioni su argomenti legislativi, economici, sociali, politici, religiosi e di politica giudiziaria, rivolta da parte di chi lo ritenga, a torto o a ragione, destinatario dell'onus publicus di doverosa riservatezza. Esternando il proprio pensiero extra moenia, infatti, il magistrato finisce, in ultima analisi, per fare politica, pur nel senso etimologico di attività intellettuale, funzionale alla buona gestione della polis e si espone al rischio di giudizi di valore ed apprezzamenti positivi o negativi, cioè, in altri termini, di critiche politiche le quali, per principio, sono legittime, se contenute nel linguaggio e non pretestuosamente sostenute dalla finalità politica per realizzare, in effetti, solo una volgare denigrazione.