(massima n. 1)
In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Fattispecie nella quale il giornalista, in un articolo dedicato alle presunte malefatte di una Giunta regionale, aveva riportato la notizia del conferimento di un incarico, da parte di tale Giunta, ad un professionista, il quale poi aveva sporto querela; la Corte ha escluso che nell'articolo fossero dedicati riferimenti offensivi alla figura del querelante).