(massima n. 1)
Non č applicabile l'aggravante di cui all'art. 595, comma quarto, c.p. (offesa recata ad un corpo giudiziario) nel caso in cui il soggetto attivo invii a diverse autoritą un esposto-denuncia contenente espressioni offensive nei confronti di un magistrato, in quanto quand'anche l'offesa recata alla reputazione di un singolo magistrato, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, possa riflettersi sull'intero ordine giudiziario, non vi č coincidenza tra la nozione di 'corpo giudiziario' e quella ben pił ampia di ordine giudiziario, richiamata dall'art. 290 c.p. con riguardo al reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre, non potendosi attribuire al singolo magistrato la veste di soggetto legittimato ad esprimere l'istanza punitiva anche a nome dell'intero ordine giudiziario, mancherebbe, comunque, la necessaria condizione di procedibilitą della querela che il detto ordine, a mezzo di soggetto idoneo ad assumerne la rappresentanza avrebbe dovuto proporre.