(massima n. 1)
Nel reato di diffamazione in cui sia persona offesa un ente commerciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto attinente al concetto di reputazione la divulgazione a mezzo stampa della falsa notizia che, presso l'esercizio commerciale, era stato accoltellato un buttafuori ad opera di un cliente).