(massima n. 1)
Non sussiste la responsabilitā del gestore di un punto internet (cosiddetto "internet point") a titolo di diffamazione per non avere impedito l'evento (art. 40, comma secondo, e 595 c.p.) qualora l'utente invii una e-mail avente contenuto diffamatorio, in quanto il gestore non solo non ha alcun potere di controllo e, quindi, alcuna conoscenza sul contenuto della posta elettronica inviata, ma gli č addirittura impedito di prenderne contezza - ex art. 617 quater c.p. che vieta l'intercettazione fraudolenta di sistemi informatici e telematici - mentre ha l'obbligo di identificare gli utenti che facciano uso del terminale ai soli fini della prova dell'utilizzazione e non per impedire l'eventuale reato.