(massima n. 1)
Per procedere al sequestro preventivo di un sito "internet" in cui siano stati pubblicati messaggi e commenti a carattere diffamatorio č necessaria una potenzialitą offensiva del sito in sé, non individuabile nello sviluppo di un "blog" di libera informazione, che rappresenta una modalitą fisiologica ed ordinaria dell'utilizzo del sito. (Nella fattispecie terze persone avevano utilizzato il "blog", gestito dall'indagato, per diffondere "post" offensivi nei confronti di politici locali).