(massima n. 1)
In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, quinto comma, della L. 6 agosto 1990, n. 223, e cioè con riferimento al luogo di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. Ed invero la citata disposizione, nello stabilire tale competenza, menziona i «reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato», indipendentemente dalla persona che li abbia commessi. L'espressione ulteriore contenuta nella norma, e cioè «si applicano ai soggetti di cui al primo comma le sanzioni previste dall'art. 13 della L. 8 febbraio 1948, n. 47», riguarda il trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda della qualifica della persona che lo abbia attuato. Ne segue che, quando nel quinto comma della suddetta legge n. 223 del 1990 si menzionano, ai fini della determinazione della competenza sulla base del luogo di residenza della persona offesa, i reati di cui al quarto comma, questi comprendono anche la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato che sia stata commessa da persona non rientrante tra quelle indicate nel comma primo; persona che, atteso il richiamo contenuto nello stesso quinto comma all'art. 21 della L. n. 47 del 1948, dovrà essere quindi giudicata dal tribunale nel cui circondario risiede la persona offesa.