(massima n. 1)
Non sussiste l'esimente del diritto di critica qualora, nel corso di un dibattito televisivo di natura politica, si attribuisca all'avversario un fatto oggettivamente falso, penalmente rilevante e, pertanto, lesivo della sua reputazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure l'affermazione — da parte del giudice di merito — di responsabilità nei confronti dell'imputato che aveva attribuito all'avversario politico, nel corso di una trasmissione televisiva, reati di natura corruttiva e concussoria).