(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, deve ritenersi che la critica, contenuta nella specie in un articolo di giornale, al protagonista di una trasmissione televisiva comporta necessariamente l'espressione di giudizi di natura estetica, relativi cioč allo stile dell'esibizione, al buon gusto e all'efficacia del programma. Ne deriva che chiunque decida di esporsi alla televisione (o comunque «sulla piazza mediatica») con modalitą tali da offrire alla fruizione del pubblico episodi di vita privata, implicitamente accetta che la critica colpisca anche quei fatti della sfera personale che egli ha deciso di rendere noti (la Corte ha ritenuto che la definizione «sospirosa esibizione» non travalichi il limite del diritto di cronaca, atteso che l'esibizione televisiva era esattamente connotata da toni intenzionalmente melodrammatici).