(massima n. 1)
L'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni e pure in questa forma deve essere penalmente represso. (Nella specie — relativa a rigetto di ricorso delle parti civili, le quali avevano denunziato l'illogicità della motivazione con la quale il giudice di merito aveva inteso giustificare la ritenuta impossibilità di identificare con sufficiente chiarezza nei querelanti le persone alle quali venivano attribuite negli articoli incriminati le condotte antigiuridiche ivi descritte — proprio siffatta allusività era stata esclusa dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici).