(massima n. 1)
Il giornalista, pur investito dell'altissimo compito di informazione, deve sempre attenersi, fino a che non intervenga una sentenza di condanna, al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato e non può tacciare quindi lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, è stato ritenuto che l'affermazione che la persona offesa si era sottoposta ad intervento di plastica facciale per sfuggire alla polizia ben costituiva fatto lesivo della reputazione anche per un soggetto sottoposto allo stato a gravi procedimenti penali, dal momento che non erano ancora intervenute sentenze di condanna e che nel contesto dell'articolo essa finiva per avallare e per circoscrivere di verità le precedenti affermazioni ed accuse di terrorismo e traffico di stupefacenti).