(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, deve essere valutato sia il testo letterale dell'articolo sia il complesso della informazione rappresentata dal testo, dal titolo, dalle immagini e dal modo di presentazione, di modo che se dal complesso di questi elementi viene agevolata una interpretazione del testo letterale piuttosto che un'altra, deve tenersi conto di tale situazione per la valutazione del contenuto diffamatorio della notizia pubblicata.