(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo pubblicato non abbia di per sé un contenuto diffamatorio, ma sia il complesso dell'informazione, per le modalità di presentazione e, soprattutto, per i titoli che l'accompagnano, ad attribuire alla informazione un contenuto offensivo dell'altrui reputazione, del fatto lesivo non può essere chiamato a rispondere l'autore dell'articolo quando questi si sia limitato — come di regola — a fornirne il testo alla redazione del giornale, la quale abbia provveduto alla pubblicazione stabilendone essa, come appunto avviene di norma, e cioè la collocazione in una determinata pagina, il risalto da dare alla notizia, la formulazione di titoli e sottotitoli ed ogni altro particolare. (Nella specie, in cui il querelante si duoleva del contenuto diffamatorio del titolo e non anche dell'articolo, la Cassazione ha accolto la tesi del ricorrente, autore dell'articolo, che sosteneva che il fatto lesivo non fosse a lui addebitabile in quanto il titolo non era opera sua essendo la stesura della stesso affidata ad una speciale equipe all'interno del giornale).