(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'aver avuto modo di esprimere sullo stesso giornale da parte del diffamato la propria tesi in contrasto con quella dell'autore di un articolo diffamatorio non equivale a manifestazione tacita di consenso alla pubblicazione dell'articolo stesso. Il difendersi da una accusa non implica, infatti, in alcun modo la volontà di acconsentire a che l'accusa stessa venga pubblicamente diffusa, né la pubblicazione della tesi difensiva vale a rendere lecita la diffusione di una notizia diffamatoria, in quanto l'offesa alla reputazione resta comunque in essere e la sua esclusione è peraltro limitata e condizionata ad un giudizio che possa essere dato da alcuni lettori circa la prevalenza della tesi difensiva rispetto a quella diffamatoria.