(massima n. 1)
Deve ravvisarsi l'illecito civile per lesione del diritto alla identitą personale quando vi sia distorsione della effettiva identitą personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale. Deve, invece, ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione. (Fattispecie relativa a diffamazione a mezzo stampa).