(massima n. 1)
In tema di riparazione pecuniaria, disposta quale sanzione civilistica accessoria alla condanna per il reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa dall'art. 12 della L. 18 febbraio 1948, n. 47, tale norma devolve al giudice, su richiesta della parte interessata, il compito di stabilire la somma da liquidare alla persona offesa, in via equitativa e secondo i parametri valutativi della gravitą dell'offesa e della diffusione degli stampati.