(massima n. 1)
Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Nel caso di specie, la corte ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa in un articolo apparso su un quotidiano in cui si parlava di «insabbiamento» di un'indagine giudiziaria senza fare però specifico riferimento a singoli magistrati).