(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'attività di scienza opera il principio di libertà fissato dall'art. 33 della Costituzione, senza lo specifico condizionamento della verità del fatto riconosciuto dalla giurisprudenza per la manifestazione del pensiero, sicché il giudice ha il solo compito di stabilire la natura scientifica dell'opera, nella sua rigorosa formalità, per il metodo, lo stile ed il contenuto: dato, quest'ultimo, da recepire nella sua letterale rappresentazione, senza pretesa di verifica alcuna dell'ipotesi scientifica, non consentita nella sede giudiziaria. Pertanto, una volta stabilito che l'attività scientifica non può soffrire limiti, consegue che non può essere ritenuta mezzo o modalità della violazione della sfera morale altrui, in termini di lesione del bene tutelato dall'art. 595 c.p. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, perché trattavasi di persona non punibile per aver agito nell'esercizio del diritto di ricerca scientifica, l'imputato era stato tratto a giudizio per aver scritto e pubblicato un libro nel quale, sostenendo la non autenticità di un reperto, ne attribuiva la falsificazione ad un archeologo).