(massima n. 1)
L'esercizio del diritto di informazione garantito nel nostro ordinamento deve, ove leda l'altrui reputazione, sopportare i limiti seguenti: a) l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; b) la correttezza della esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza; c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della veritą: quest'ultimo comporta l'obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell'accertamento della veritą della notizia e il controllo della attendibilitą della fonte.