(massima n. 1)
La cronaca giudiziaria č lecita quando venga esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sč, specie ove adottato nei confronti di persona investita di pubbliche funzioni, ovvero a riferire o commentare l'attivitą investigativa o giurisdizionale; non lo č invece quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire, gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti, ed autonomamente offensive. In tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, senza poter esibire il provvedimento giudiziario quale sua unica fonte di informazione e di legittimazione. (Fattispecie di conferma della sentenza di condanna in relazione ad un articolo intitolato «Tradito dalle donne il boss delle tangenti», in quanto oggetto della notizia non fu tanto il provvedimento giudiziario quanto i fatti che lo avevano giustificato, reinterpretati e riferiti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica).