(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la notizia pubblicata sia costituita da una denuncia di reato presentata da un cittadino, il giornalista va esente da pena nel caso in cui, nel rispetto della veritą e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi, rispetto ad esso quale semplice testimone, animato da dolus bonus e da ius narrandi. Non cosģ, in caso di uso strumentale del fatto, ancora sub iudice, se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la notitia criminis. Invero, l'ordinamento, imponendo l'obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata), vuole assicurare che la stampa persegua la finalitą costituzionale della corretta e veritiera informazione e non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o non ancora accertate. (Fattispecie in cui l'agente aveva arbitrariamente aggiunto, alle notizie relative alla presentazione di una denuncia alla Guardia di Finanza, quella della apertura delle indagini ad opera del P.M., nell'ambito di una locale «tangentopoli»).