(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, perché possa ritenersi operante la scriminante del diritto di critica, pur essendo certamente consentito, nei riguardi di soggetti investiti di pubbliche funzioni, il ricorso ad un linguaggio pił pungente ed incisivo, occorre comunque che il fatto narrato sia vero, che sia correttamente riferito e che sia pertinente al potenziale interesse dell'opinione pubblica. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, rilevando che, per quanto si leggeva nella sentenza di appello, non era stata minimamente fornita la prova della rispondenza al vero delle accuse formulate a carico di un sindaco, cui veniva addebitato lo scorretto utilizzo di fondi pubblici, ha ritenuto generiche e non riscontrate le accuse formulate dal giornalista e, stimandole obiettivamente offensive, ha rigettato il ricorso dell'imputato, che aveva invocato l'esercizio del diritto di critica).