(massima n. 1)
Non esula dai limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, e non puņ quindi dar luogo a giudizio di responsabilitą per il reato di diffamazione, la condotta di un giornalista il quale, in un articolo di cronaca, abbia definito come «santone» dedito a «fatture di maledizione» un soggetto al quale, in un comunicato degli organi di polizia in cui si dava notizia, tra l'altro, del suo avvenuto arresto, nell'ambito di indagini volte a contrastare fenomeni di sfruttamento della prostituzione di donne provenienti dalla Nigeria, veniva attribuita l'effettuazione di rituali magici finalizzati a far credere alle suddette donne che esse sarebbero state esposte alla «vendetta degli spiriti» in caso di disobbedienza.