(massima n. 1)
Poiché il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art. 57 c.p., la condotta omissiva di quest'ultimo consiste specificamente nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che — col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto — si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone; ne consegue che, se il delitto di cui all'art. 595 comma terzo c.p. non risulta essere stato consumato per carenza dell'elemento psicologico, la fattispecie colposa omissiva prevista a carico del direttore non può trovare applicazione.