(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria allorché manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, il quale implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva assolto l'imputato — il quale aveva riferito in un articolo pubblicato il giorno dopo il rinvio a giudizio della parte offesa per il reato di omissione di atti d'ufficio, di indebiti vantaggi derivanti dalla mancata tassazione di plusvalenze, che nulla avevano in comune con il reato contestato — in virtù del dubbio circa l'esistenza della scriminante del diritto di cronaca, pur avendo evidenziato che si trattava di articolo connotato da superficialità e, quindi, privo dei necessari controlli nonché dall'intento di pubblicare una notizia scandalistica).