(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica i cui limiti scriminanti sono pił ampi di quelli relativi al diritto di cronaca riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolga in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica; ne consegue che, una volta riconosciuta la ricorrenza della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilitą e malanimo personale, č necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p.