(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa in forma dubitativa, può ledere l'altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento della effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine è rimessa al giudice di merito e se giustificata da adeguata motivazione è incensurabile in sede di legittimità.