(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attivitą di cui si censurino le modalitą di esercizio e le disfunzioni e si suggeriscano i provvedimenti da adottare, richiede unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate che, comunque, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtą fattuale e che, pertanto, esse non si concretino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtą, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'operativitą dell'esimente del diritto di critica nei confronti di una giornalista, la quale aveva pubblicato svariati articoli con i quali accusava il presidente di un ente regionale di una «cattiva e allegra gestione» insinuando la sussistenza di illeciti senza che vi fosse la minima prova degli stessi).