(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8 L. 8 febbraio 1948, n.47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso in presenza della rettifica l'applicabilità in via analogica del regime previsto per la ritrattazione, trattandosi di istituti con natura e caratteri del tutto diversi).