(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa e di esimente del diritto di cronaca, deve escludersi che questa possa operare al di lą del limite segnato dall'attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica, da non confondere con il mero interesse che il pubblico, per pura curiositą «voyeristica» puņ avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione la diffusione di notizie e commenti ironici relativi ad una presunta relazione extraconiugale tra un uomo ed una donna, sua inquilina, nella cui abitazione egli era stato trovato morto).