(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., la critica politica - che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi - deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 595 c.p. nei confronti degli autori di un articolo che indicava la persona offesa come promotrice e organizzatrice di una manifestazione per conto di un centro sociale e che affermava contrariamente al vero essersi trattato di una festa per la legalizzazione delle droghe svoltasi all'interno di un parco e durante la quale si sarebbe fatto abbondante uso di sostanze stupefacenti).