(massima n. 1)
Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che nell'articolo a propria firma modifichi in senso peggiorativo il contenuto dell'accusa contestata - consistente nell'aver compiuto atti sessuali a pagamento con una minorenne (art. 600 bis, comma secondo c.p.) - attribuendo al soggetto passivo il ruolo di sfruttatore della prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, c.p.), non sussistendo la verità della notizia; né la condotta diffamatoria può ritenersi esclusa in virtù dell'omogeneità dell'addebito, considerato che la fattispecie di sfruttamento della prostituzione minorile è oggettivamente diversa e ben più grave di quella effettivamente contestata, come evidenziato dalla difformità del trattamento sanzionatorio disposto per ciascuna delle due ipotesi delittuose.