(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa addebitata ad un membro del Parlamento, una volta che sia stata deliberata dalla Camera di appartenenza l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, il giudice ordinario non può che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, ma non gli è consentito assumere una determinazione opposta sull'applicabilità della scriminante di cui all'art. 68 Cost..