(massima n. 1)
In tema di diffamazione, per fatto determinato deve intendersi un fatto concretamente individuabile mediante l'indicazione dell'azione che si afferma essere stata commessa da qualcuno, non essendo sufficiente la generica attribuzione di qualità o di attività disonoranti. Se però, deve trattarsi di un fatto sufficientemente delineato nei suoi essenziali elementi, in modo che ne derivi quell'aspetto di maggior credibilità in cui si sostanzia la ratio dell'aggravante in esame, non occorre tuttavia che l'esposizione del fatto sia completata con l'indicazione di circostanze attinenti al luogo, al tempo e alle modalità dell'azione.