(massima n. 1)
Per fatto determinato, ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante di cui all'art. 595 comma secondo c.p., s'intende il fatto concretamente individuabile mediante l'indicazione dell'azione o delle azioni che si affermano essere state commesse da qualcuno e non la generica attribuzione di qualitą o di attivitą disonoranti; fatto determinato, in altri termini, č il fatto sufficientemente delineato nel suo carattere e nei suoi elementi essenziali in modo che ne derivi quell'aspetto di pił agevole credibilitą come fatto reale, produttivo di quel maggiore pregiudizio alla reputazione, nel quale si concreta la ratio della suddetta aggravante. (Nella specie č stata esclusa la circostanza di cui all'art. 595 comma 2 c.p. nell'attribuzione della qualifica di «esportatore di valuta» non accompagnata dall'indicazione di circostanze concrete, quali il tempo e l'ammontare dell'esportazione).